Esclusione dal gioco imposta
Le case da gioco svizzere sono tenute per legge ad applicare in determinati casi un’esclusione dal gioco imposta (vedi Legge federale sui giochi in denaro LGD, articolo 80 capoversi 1 e 2).
Si applica la sospensione dell’attività ludica tramite esclusione dal gioco nei seguenti casi:
- Qualora sia noto o si supponga che la persona
- sia gravemente indebitata
- non adempia ai suoi obblighi finanziari
- effettui puntate sproporzionate rispetto alla sua situazione reddituale e patrimoniale.
- Qualora a seguito di valutazioni proprie o sulla base di segnalazione di terzi, di un ufficio competente o dei servizi di assistenza sociale, la casa da gioco sappia o presuma che la persona sia dipendente dal gioco.
Le esclusioni dal gioco imposte valgono sull'intero territorio svizzero e nel Principato del Lichtenstein a tempo indeterminato per tutti i giochi da casinò ufficialmente autorizzati organizzati da case da gioco e su Internet, per le lotterie in linea, le scommesse sportive e i giochi di destrezza e per i giochi di grande estensione autorizzati dalle autorità intercantonali.
La revoca dell’esclusione dal gioco è complessa e rigorosamente disciplinata per legge. Per sapere come è possibile revocare l’esclusione dal gioco, leggi il paragrafo Richiesta di revoca dell’esclusione dal gioco.